Data di Pubblicazione:
2019
Abstract:
La voce esamina la vexata quaestio concernente la possibilità degli eredi di ottenere il risarcimento del danno sofferto dal de cuius per la perdita immediata della vita. Una recente sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione (la n. 15350 del 22 luglio 2015) ha confermato che questa particolare categoria di danno non può essere liquidata, perché ciò contrasterebbe con importanti princípi del sistema giuridico italiano. Solo due tipi di pregiudizi appaiono risarcibili a favore della vittima delle lesioni mortali (e di conseguenza dei suoi eredi): il “danno biologico terminale” ed il “danno da lucida agonia”. C’è, tuttavia, una strada interpretativa che si può forse seguire per liquidare il danno tanatologico, senza creare crisi al sistema: è sufficiente considerare la perdita della vita, anche quando è istantanea, come un “processo mortale” iniziato con l’offesa che ha creato “pregiudizi irreversibili” all’integrità fisica della vittima.
Tipologia CRIS:
2.4 Voce (in dizionario o enciclopedia)
Keywords:
Danno tanatologico, responsabilità civile, perdita immediata della vita
Elenco autori:
VIGLIANISI FERRARO, Angelo
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Titolo del libro:
DIGESTO DELLE DISCIPLINE PRIVATISTICHE, SEZIONE CIVILE