Data di Pubblicazione:
2020
Abstract:
L’art. 11 delle preleggi stabilisce che il divieto di retroattività è caratteristica di ogni legge. Tuttavia, per le misure di prevenzione le Sezioni Unite della Corte di cassazione e la stessa Corte costituzionale, traendo spunto dalla pretesa retroattività delle misure di sicurezza nonché dalla ritenuta estraneità delle misure di prevenzione al diritto penale, ne affermano l’applicazione retroattiva. Il percorso argomentativo non sembra esente da critiche fondate, anche sul piano costituzionale. Né può tacersi che l’applicazione retroattiva delle misure di prevenzione conferisce loro un profilo marcatamente punitivo, quindi conflittuale con le finalità preventive loro assegnate.
Tipologia CRIS:
1.1 Articolo in rivista
Elenco autori:
D'Ascola, Vincenzo Mario Domenico
Link alla scheda completa:
Link al Full Text:
Pubblicato in: